Il consigliere comunale di Azione Lamezia Terme, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al Sindaco di Lamezia Terme sulla riscossione della TARI.
Si legge nella interrogazione:
“Atteso che il Comune di LAMEZIA TERME, con avviso pubblicato on-line sulla HOME del portale (Nuovo Avviso TARI) il 07 settembre 2023, ha avvisato i contribuenti che sarebbe stato possibile, da detta ultima data, visualizzare la posizione tributaria di ognuno, inclusa quella della relativa alla TARI, sul Portale dei Cittadini (Servizi-Online) ed effettuare il pagamento;
Con il medesimo avviso il Comune rappresentava che sarebbe stato possibile ottenere le indicazioni del pagamento tramite APP IO (per coloro in possesso dello stesso servizio) e via mail o pec per i contribuenti che avevano comunicato il proprio recapito di posta elettronica;
Con altro avviso pubblicato il successivo martedì 19 settembre 2023 sull’area notizie del sito, lo stesso Comune rappresentava ancora che, a partire dal 2023, non sarebbe più stato trasmesso tramite posta l’avviso cartaceo di pagamento TARI, per cui invitava i contribuenti, che non avessero già ricevuto l’avviso di pagamento TARI 2023 all’indirizzo di posta elettronica conosciuto dall’ente, a trasmettere relativa richiesta tramite modello di comunicazione caricato in fax-simile sul portale, compilato anche con il numero di codice UTENTE e quindi sottoscritto, all’indirizzo mail e/o pec del comune onde ottenere i bollettini TARI 2023, evidenziando peraltro che il modello medesimo non doveva essere consegnato a mano;
Con detta ultima comunicazione, il Comune indicava inoltre gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio tributi onde consentire la migliore assistenza ai contribuenti;
Il Comune, con le stesse suddette comunicazioni, rappresentava altresì che le scadenze TARI anno 2023 erano le seguenti: prima rata/unica: 30.09.2023; seconda rata: 31.10.2023 e terza rata: 30.11.2023;
In ordine alla disciplina TARI 2023, il Comune, con REGOLAMENTO approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 10.06.2023, prevede esattamente:
al suo art. 30 (RISCOSSIONE): 1. Il Comune riscuote la TARI in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute, ovvero offrendo strumenti digitali di consultazione della propria posizione TARI. 2. Al contribuente che non versi alle scadenze stabilite le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato un avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. 3. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge…
al suo art. 31 (INTERESSI) 1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale. 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Numerosi sono i contribuenti che hanno fatto richiesta con mail/pec di ricevere i bollettini ma ad oggi non hanno ricevuto alcunché.
Tutto ciò premesso:
Interroga il Sindaco
se non fosse stato più opportuno procedere ad una comunicazione individuale e personalizzata visto anche il numero non di utenti nati in età predigitale;
se abbia già avviato una azione di ricognizione finalizzata a comprendere quanti e quali contribuenti, che ne abbiano fatto richiesta tramite mail/pec, abbiano ricevuto i bollettini;
se abbia già avviato una azione di ricognizione finalizzata a comprendere quanti e quali contribuenti, non abbiano ottemperato a quanto richiesto perché non a conoscenza dell’occorrenza;
se l’attività di riscossione tramite richiesta on-line, che onera il contribuente di munirsi di indirizzo mail e di inviare il modulo indicando un preciso codice utente per poi ricevere i bollettini, era stata oggetto di specifica deliberazione / approvazione da parte del
Consiglio Comunale, stante il fatto che l’art. 30 del Regolamento TARI prevede espressamente ed esclusivamente – in alternativa all’invio per posta – che il Comune possa offrire “strumenti digitali di consultazione della propria posizione TARI”;
e ancora se, là dove i bollettini non siano stati ancora recapitati ai contribuenti, questi ultimi, considerati i termini di pagamento indicati ed imposti dal Comune (il primo del 01 ottobre è già decorso), saranno soggetti al pagamento di interessi secondo il disposto dell’art. 31 Regolamento TARI, in forza del quale gli interessi “sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili””.